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Revisione misura del Sovracanone Rivierasco

La misura del Sovracanone annuo, stabilita dall'art.2 primo comma, della Legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 5,87, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

La misura del Sovracanone annuo, stabilita dall'art.2 primo comma, della Legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 a d euro 7,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000. 

La revisione del Sovracanone compete all'Agenzia del Demanio.

Art. 3 L. 925 22 dicembre 1980:

Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1 gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita. I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.