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Indennità di carica

Con decreto del Presidente della Regione di data 18 novembre 2022 n. 26 è stato emanato il “Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonomaTrentino Alto Adige  a decorrere dal 1°gennaio 2023 (art. 68.1, comma 14, della legge regionale 03 maggio 2018, n.2 e s.m.)”.

Il regolamento in parola:

  • è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 24 novembre 2022, n.47, supplemento n.2, ed è entrato in vigore il 9 dicembre 2022;
  • è stato adottato al fine di coordinare in un unico testo normativo la disciplina contenuta nel nuovo articolo 68.1 della legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m. (da ora C.E.L.) “Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica degli amministratori dei comuni della regione”, introdotto con la legge regionale 1° agosto 2022, n. 5 (legge di assestamento), e le disposizioni contenute nel regolamento regionale sulle indennità di carica per il quinquennio 2020-2025 emanato con D.P.Reg. n. 18 febbraio 2020, n.7.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la disciplina relativa alle indennità di carica degli amministratori locali sarà da rinvenirsi unicamente nel regolamento ricognitivo emanato con D.P.Reg. n.26 del 2022, in quanto, a decorrere dalla medesima data, cesserà l’efficacia delle disposizioni contenute nel D.P.Reg. n.7 del 2020.

Il regolamento ricognitivo mantiene inalterato l’impianto di fondo e la disciplina del precedente regolamento regionale sulle indennità di carica per il quinquennio 2020-2025 e individua i nuovi importi delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali e dei gettoni di presenza.

La revisione del trattamento economico dei sindaci comporta necessariamente il conseguente adeguamento delle indennità previste per gli amministratori del Consorzio.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del regolamento in parola “Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all’articolo 38 del Codice può essere attribuita dall’assemblea del consorzio un’indennità mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all’ambito territoriale di competenza del consorzio stesso con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio”;

L’indennità attribuibile al Presidente corrisponde al 30% dell’indennità spettante al Sindaco del Comune di Levico Terme, Comune dell’ambito territoriale di competenza con popolazione maggiore (n. 8.003 al 31.12.2020), esclusi quelli con più di 10.000 abitanti.

In base alle tabelle allegate al citato regolamento l’indennità mensile riconosciuta al Sindaco del Comune di Levico ammonta a € 5.549,00.- (tabella A), quella spettante al Vicesindaco e agli Assessori è pari rispettivamente al 45% e al 35% dell’indennità del Sindaco (tabelle C ed E).

Conseguentemente l’Assemblea Generale del Consorzio, con proprio provvedimento n.18 dd.29.12.2022, ha rideterminato la misura delle indennità di carica da corrispondere agli amministratori consorziali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei seguenti importi:

- al Presidente l’importo mensile di € 1.664,00.-, pari al 30% dell’indennità del Sindaco del Comune di Levico Terme,

- ai Vice Presidenti l’importo mensile di € 748,00.-, pari al 45% dell’indennità del Presidente.

Le indennità sopra indicate non sono cumulabili e, in caso di cariche contemporaneamente rivestite, l’amministratore deve indicare l’indennità per cui opta (il Vice Presidente Rattin Bortolo non percepisce l'indennità di carica in quanto ricoprente il ruolo di Sindaco del Comune di Canal San Bovo).

L’art. 16, comma 2, del regolamento “Gettoni di presenza per i consiglieri delle forme collaborative sovracomunali” del citato D.P.Reg. 18.11.2022 n. 26, prevede che “Ai componenti dell’assemblea dei consorzi obbligatori di funzione di cui all’articolo 38 del Codice, che non godono dell’indennità mensile di carica, spetta per l’effettiva partecipazione alle sedute dell’assemblea stessa un gettone di importo pari a € 30,00.- a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio”.

Ai sensi dell’art. 67, comma 4, del Codice degli Enti Locali, è vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1 del medesimo articolo e che per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza.

Gli importi spettanti ed erogati agli Amministratori del Consorzio a titolo di indennità di carica sono evidenziati nei prospetti riassuntivi pubblicati nella presente sotto-sezione mentre quelli riguardanti i gettoni di presenza e l’indennità chilometrica sono pubblicati nelle sotto-sezioni dedicate.

Gli emolumenti indicati sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge.