Accesso civico semplice e generalizzato |
L’ accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Dove rivolgersi
La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e deve essere indirizzata al Responsabile per l’esercizio del diritto civico semplice, dott.ssa Sonia Biscaro.
La richiesta può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto e deve essere presentata con le seguenti modalità:
1. tramite posta elettronica all'indirizzo: info@bimbrenta.it
2. tramite posta ordinaria al Servizio Segreteria del Consorzio in Corso Ausugum,82—38051 Borgo Valsugana (TN);
3. direttamente a mano presso il protocollo del Consorzio in Corso Ausugum,82—38051 Borgo Valsugana (TN);
Tempi di attesa
Il Responsabile per l’esercizio del diritto civico semplice, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile della struttura amministrativa cui compete la pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.
Il Responsabile della struttura amministrativa cui compete la pubblicazione per materia, entro 20 giorni, pubblica nel sito web istituzionale (https://www.bimbrenta.it/it/trasparenza-documents/amministrazione-trasparente/45/1/) il documento, l’informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile per l’esercizio del diritto civico semplice l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile per l’esercizio del diritto civico semplice, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il Responsabile per l’esercizio del diritto civico semplice, una volta avuta comunicazione da parte del Responsabile della struttura amministrativa cui compete la pubblicazione per materia, comunica l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.
Nel caso in cui il Responsabile per l’esercizio del diritto civico semplice non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo per l’esercizio del diritto di accesso civico semplice, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web istituzionale https://www.bimbrenta.it/it/trasparenza-documents/amministrazione-trasparente/45/1/ ), quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata alla struttura amministrativa che detiene il documento oggetto della richiesta, individuabile consultando l’apposito organigramma riportato nel sito web istituzionale https://www.bimbrenta.it/it/trasparenza-documents/articolazione-degli-uffici/187/1/
Quanto costa
Il rilascio di copia cartacea o digitale dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e dei costi di riproduzione sostenuti e documentati dall'Amministrazione.
Tempi di attesa
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Come fare / Cosa fare
La richiesta di accesso civico generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:
1.i dati identificativi del richiedente;
2. gli estremi dei documenti richiesti o gli elementi necessari per l’identificazione degli stessi;
3. le modalità e l’indirizzo per le comunicazioni relative all’istanza.
La richiesta può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto e deve essere presentata, consultando l’elenco dei recapiti delle strutture amministrative (https://www.bimbrenta.it/it/trasparenza-documents/articolazione-degli-uffici/187/1/ ), con le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata;
- tramite posta elettronica semplice;
- tramite posta raccomandata;
- tramite posta ordinaria;
- tramite fax;
- direttamente a mano presso il protocollo del Consorzio B.I.M. del Brenta, Corso Ausugum n.82, 38051 Borgo Valsugana (TN)
Il responsabile della struttura amministrativa competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all’art. 24, comma 1, della L. 07.08.1990 n. 241 (nell’ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell’art. 32 bis, commi 1 e 2, della L.P. 30.11.1992 n. 23). Si applicano, altresì, i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.
In caso di accoglimento dell’istanza nonostante l’opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.
Riferimenti normativi
D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm. (artt 5, comma 2, e 5 bis)
L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm. (art. 1, comma 1, lettera 0A)